232.14 Federal Act of 25 June 1954 on Patents for Inventions (Patents Act, PatA)
            
232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI)
             Art. 140q 
A fee shall be paid to extend a certificate’s term of protection. 
              Art. 140n 
1 L’IPI proroga di sei mesi la durata della protezione relativa a un certificato rilasciato (art. 140e), se l’omologazione (art. 9 LATer275) di un medicinale contenente il prodotto:
- a. 
 - comprende una conferma secondo la quale l’informazione sul medicinale riporta i risultati di tutti gli studi eseguiti in conformità con il piano d’indagine pediatrica considerato per l’omologazione (art. 11 cpv. 2 lett. a n. 6 LATer); e
 - b. 
 - è stata richiesta al più tardi sei mesi dopo la richiesta di prima omologazione nello Spazio economico europeo di un medicinale contenente il prodotto la cui informazione riporta i risultati di tutti gli studi eseguiti in conformità con il piano d’indagine pediatrica considerato per l’omologazione.
 
2 La validità del certificato può essere prorogata una sola volta.
      
   This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.   
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.