232.12 Federal Act of 5 October 2001 on the Protection of Designs (Designs Act, DesA)

232.12 Legge federale del 5 ottobre 2001 sulla protezione del design (Legge sul design, LDes)

Art. 26 Deferment of the publication

1 The applicant may request in writing that publication be deferred for up to a maximum of 30 months from the filing or priority date.

2 During the period of deferment, the right holder may request immediate publication at any time.

3 The IPI will keep the filed design secret until expiry of the deferment period. Secrecy will be maintained indefinitely if the application is withdrawn before the expiry of the deferment period.

Art. 26 Differimento della pubblicazione

1 Il depositante15 può chiedere per scritto che la pubblicazione sia differita di 30 mesi al massimo a contare dalla data di deposito o di priorità.

2 Durante il periodo di differimento, il titolare del diritto può chiedere in ogni momento la pubblicazione immediata.

3 L’IPI mantiene segreto il design depositato fino alla scadenza del periodo di differimento. Il segreto è mantenuto illimitatamente, se il deposito viene ritirato prima della scadenza del periodo di differimento.

15 Rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl – RS 171.10).

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.