Decisions are made by circulation provided that the relevant associations of users have agreed to the tariff and if no member of the Arbitration Board has submitted a request to convene a meeting; interim decisions are made by circulation.
12 Amended by No I of the O of 25 Oct. 1995, in force since 1 Jan. 1996 (AS 1995 5152).
Le decisioni sono comunicate per circolazione degli atti nella misura in cui le associazioni che rappresentano gli utenti hanno approvato la tariffa e qualora non sia stata presentata una domanda di convocazione di seduta da un membro della Camera arbitrale; le decisioni incidentali sono comunicate per circolazione degli atti.
13 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5152).
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