220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

disp9/Art. 6 4. Updating of the share register and suspension of rights

1 Following converting bearer shares into registered shares, the company shall enter details of the shareholders that have fulfilled the obligation to give notice in Article 697i of the previous law in the share register.

2 The membership rights of shareholders who have not complied with the obligation to give notice are suspended and their property rights lapse. The board of directors shall ensure that no shareholders exercise their rights while in breach of this provision.

3 An entry shall be made in the share register to the effect that these shareholders have failed to comply with their obligation to give notice and that the rights conferred by the shares may not be exercised.

disp9/Art. 5 3. Adeguamento dello statuto e iscrizione nel registro di commercio

1 Le società anonime e le società in accomandita per azioni le cui azioni sono state convertite devono adeguare di conseguenza il loro statuto in occasione della prossima modificazione dello stesso.

2 Fintanto che tale adeguamento non è avvenuto, l’ufficio del registro di commercio respinge qualsiasi notificazione per l’iscrizione nel registro di commercio di un’altra modificazione dello statuto.

3 Una società che ha titoli di partecipazione quotati in borsa o le cui azioni convertite rivestono la forma di titoli contabili non deve adeguare il proprio statuto se:

a.
l’assemblea generale decide di riconvertire in azioni al portatore le azioni convertite, senza modificarne il numero, il valore nominale o la categoria; e
b.
la società chiede l’iscrizione secondo l’articolo 622 capoverso 2bis.

4 Se la società ha adeguato lo statuto secondo il capoverso 1 o un adeguamento non è necessario secondo il capoverso 3, l’ufficio del registro di commercio cancella l’osservazione di cui all’articolo 4 capoverso 2.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.