220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

disp9/Art. 3 1. Scope of application

Articles 4–8 apply to companies that have no equity securities listed on a stock exchange and whose bearer shares are not organised as intermediated securities, and to companies that have not requested registration in accordance with Article 622 paragraph 2bis.

disp9/Art. 2 B. Annuncio dei casi eccezionali all’ufficio del registro di commercio

Le società anonime e le società in accomandita per azioni con azioni al portatore che hanno titoli di partecipazione quotati in borsa o le cui azioni al portatore rivestono la forma di titoli contabili devono, entro 18 mesi dall’entrata in vigore dell’articolo 622 capoverso 1bis, chiedere all’ufficio del registro di commercio l’iscrizione secondo l’articolo 622 capoverso 2bis.

 

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