220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

disp9/Art. 1 A. General provisions

1 Articles 1–4 of the Final Title of the Civil Code859 apply to this Code unless the following provisions provide otherwise.

2 The provisions of the Amendment of 21 June 2019 apply on its commencement to existing companies.

disp8/Art. 2 B. Obbligo d’iscrizione degli istituti di diritto pubblico

Gli istituti di diritto pubblico costituiti prima dell’entrata in vigore del nuovo diritto e che esercitano principalmente un’attività economica privata devono farsi iscrivere nel registro di commercio entro due anni.

 

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