220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 993 3. Types

1 A bill of exchange may be made out to the drawer’s own order.

2 It may be drawn on the drawer himself.

3 It may be drawn for the account of a third party.

Art. 992 2. Requisiti mancanti

1 Il titolo nel quale manchi alcuno dei requisiti indicati nell’articolo precedente non vale come cambiale, salvo i casi previsti nei seguenti capoversi.

2 La cambiale senza indicazione di scadenza si considera pagabile a vista.

3 In mancanza d’indicazione speciale, il luogo indicato accanto al nome del trattario si reputa luogo del pagamento e, insieme, domicilio del trattario.

4 La cambiale in cui non è indicato il luogo di emissione si considera sottoscritta nel luogo indicato accanto al nome del traente.

 

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