220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 964h E. Keeping and retaining the report

Article 958f applies to keeping and retaining the report on payments made to state bodies.

Art. 964g D. Pubblicazione

1 La relazione sui pagamenti a favore di enti statali deve essere pubblicata per via elettronica entro sei mesi dalla fine dell’esercizio.

2 Deve essere accessibile al pubblico per almeno dieci anni.

3 Il Consiglio federale può emanare disposizioni sulla struttura dei dati richiesti nella relazione.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.