220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 964c C. Approval, publication, keeping and retaining

1 The report on non-financial matters requires the approval and signature of the supreme management or governing body and the approval of the governing body responsible for approving the annual accounts.

2 The supreme management or governing body shall ensure that the report:

1.
is published online immediately following approval;
2.
remains publicly accessible for at least ten years.

3 Article 958f applies by analogy to keeping and retaining the reports.

Art. 964b B. Scopo e contenuto della relazione

1 La relazione sugli aspetti extrafinanziari fornisce ragguagli sulle questioni ambientali, in particolare sugli obiettivi in materia di emissioni di CO2, sugli aspetti sociali e quelli inerenti al personale, sul rispetto dei diritti dell’uomo e sulla lotta alla corruzione. Contiene inoltre le informazioni necessarie alla comprensione dell’andamento dell’impresa, dei suoi risultati, della sua situazione e dell’impatto della sua attività sugli aspetti summenzionati.

2 La relazione contiene in particolare:

1.
una descrizione del modello aziendale;
2.
una descrizione delle politiche applicate dall’impresa in merito agli aspetti di cui al capoverso 1, comprese le procedure di dovuta diligenza applicate;
3.
una presentazione delle misure adottate per attuare tali politiche e una valutazione dell’impatto di tali misure;
4.
una descrizione dei principali rischi connessi agli aspetti di cui al capoverso 1, nonché le relative modalità di gestione adottate dall’impresa; sono determinanti i rischi:
a.
legati all’attività dell’impresa,
b.
legati ai suoi rapporti, prodotti e servizi commerciali, ove opportuno e proporzionato;
5.
gli indicatori fondamentali di prestazione pertinenti per l’attività del gruppo con riferimento agli aspetti di cui al capoverso 1.

3 Se la relazione si basa su standard nazionali, unionali o internazionali, quali in particolare le Linee guida dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE), lo standard applicato dev’esservi specificato. Nell’applicare tali standard occorre garantire il pieno rispetto del presente articolo. Se necessario è presentata una relazione aggiuntiva.

4 Se l’impresa controlla, da sola o unitamente ad altre imprese, una o più imprese svizzere o estere, la relazione informa in merito a tutte le imprese.

5 L’impresa che non applica politiche riguardo a uno o più degli aspetti di cui al capoverso 1 fornisce nell’ambito della relazione una spiegazione chiara e articolata del perché di questa scelta.

6 La relazione è redatta in una delle lingue nazionali o in inglese.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.