220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 963b C. Recognised financial reporting standards

1 The consolidated accounts of the following undertakings must be prepared in accordance with a recognised financial reporting standard:

1.
companies whose equity securities are listed on a stock market, if the stock market so requires;
2.
cooperatives with a minimum of 2000 members;
3.
foundations that are required by law to have an ordinary audit.

2 Article 962a paragraphs 1–3 and 5 apply mutatis mutandis.

3 The consolidated accounts of other undertakings are governed by recognised financial reporting principles. In the notes to the consolidated accounts, the undertaking shall specify the valuation principles. If it derogates from such rules, it shall give notice thereof in the notes to the accounts and provide the information required for assessing the asset, financing and earnings of the corporate group in a different form.

4 Consolidated accounts must nonetheless be prepared in accordance with a recognised financial reporting standard where:

1.
company members who represent at least 20 per cent of the basic capital or 10 per cent of the members of a cooperative or 20 per cent of the members of an association so require;
2.
a company member or an association member subject to personal liability or a duty to pay in further capital so requires; or
3.
the foundation supervisory authority so requires.

Art. 963a B. Esonero dall’obbligo di allestimento

1 Una persona giuridica è esonerata dall’obbligo di allestire il conto di gruppo se:

1.
per due esercizi consecutivi, insieme con le imprese da essa controllate, non oltrepassa due dei valori seguenti:
a.
somma di bilancio di 20 milioni di franchi,
b.
cifra d’affari di 40 milioni di franchi,
c.
250 posti di lavoro a tempo pieno in media annua;
2.
è controllata da un’impresa il cui conto di gruppo è stato allestito e sottoposto a revisione ordinaria secondo le disposizioni svizzere o secondo disposizioni estere equivalenti; o
3.
ha delegato l’obbligo di allestire il conto di gruppo a un’impresa controllata conformemente all’articolo 963 capoverso 4.

2 Il conto di gruppo dev’essere tuttavia allestito se:

1.
è necessario per garantire una valutazione il più possibile attendibile della situazione economica;
2.791
soci che rappresentino almeno il 20 per cento del capitale sociale, il 10 per cento dei membri della società cooperativa o il 20 per cento di quelli dell’associazione lo richiedono;
3.
un socio o un membro di un’associazione personalmente responsabile o tenuto a effettuare versamenti suppletivi lo richiede;
4.
l’autorità di vigilanza sulle fondazioni lo richiede.

3 Se i conti non sono redatti in franchi, la somma di bilancio e la cifra d’affari di cui al capoverso 1 numero 1 sono stabiliti rispettivamente in base al corso di conversione alla data della chiusura di bilancio e in base al corso medio annuale.792

791 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

792 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

 

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