220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 961b C. Cash flow statement

The cash flow statement presents separately changes in cash and cash equivalents from business operations, investment activities and financing activities.

Art. 961a B. Indicazioni supplementari nell’allegato del conto annuale

Nell’allegato del conto annuale sono fornite indicazioni supplementari su:

1.
i debiti onerosi a lungo termine, suddivisi per scadenza da uno a cinque anni e oltre cinque anni;
2.
gli onorari corrisposti all’ufficio di revisione per i servizi di revisione e per gli altri servizi da esso forniti, indicando separatamente i rispettivi importi.
 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.