220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 961 A. Additional requirements for the annual report

Undertakings that are required by law to have an ordinary audit must:

1.
provide additional information in the notes to the annual accounts;
2.
prepare a cash flow statement as part of the annual accounts;
3.
draw up a management report.

Art. 960f E. Conto intermedio

1 Il conto intermedio è allestito conformemente alle disposizioni sul conto annuale e comprende un bilancio, un conto economico e un allegato. Sono fatte salve le disposizioni applicabili alle grandi imprese e ai gruppi.

2 Le semplificazioni e le forme abbreviate sono consentite purché non ne risenta l’esposizione dell’andamento degli affari. Devono essere indicate almeno le rubriche e le somme intermedie figuranti nell’ultimo conto annuale. L’allegato del conto intermedio contiene inoltre le seguenti indicazioni:

1.
lo scopo del conto intermedio;
2.
le semplificazioni e le forme abbreviate, comprese eventuali deroghe ai principi applicati nell’ultimo conto annuale;
3.
gli altri fattori che hanno considerevolmente influenzato la situazione economica dell’impresa durante il periodo in rassegna, in particolare la stagionalità.

3 Il conto intermedio va designato come tale. Deve essere firmato dal presidente dell’organo superiore di direzione o di amministrazione e dalla persona cui compete l’allestimento del conto intermedio in seno all’impresa.

788 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.