220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 960 I. Principles

1 Assets and liabilities are normally valued individually, provided they are significant and not normally consolidated as a group for valuation purposes due to their similarity.

2 Valuation must be carried out prudently, but this must not prevent the reliable assessment of the economic position of the undertaking.

3 If there are specific indications that assets have been overvalued or that provisions are too low, the values must be reviewed and adjusted if necessary.

Art. 959c C. Allegato

1 L’allegato completa e illustra le altre parti del conto annuale. Contiene:

1.
informazioni sui principi applicati per l’allestimento del conto annuale, nella misura in cui non si tratti di principi prescritti dalla legge;
2.
informazioni, suddivisioni e spiegazioni inerenti a poste del bilancio e del conto economico;
3.
l’ammontare globale proveniente dallo scioglimento delle riserve di sostituzione e dalle altre riserve latenti, nella misura in cui eccede l’ammontare globale delle riserve dello stesso genere nuovamente costituite, se il risultato economico così ottenuto è presentato nella sua entità in modo più favorevole;
4.
le altre informazioni prescritte dalla legge.

2 L’allegato deve inoltre contenere le indicazioni seguenti, sempreché non risultino già dal bilancio o dal conto economico:

1.
la ditta commerciale o il nome, la forma giuridica e la sede dell’impresa;
2.
se del caso, una dichiarazione attestante che la media annua di posti di lavoro a tempo pieno non supera le 10, le 50 o le 250 unità;
3.
la ditta commerciale, la forma giuridica e la sede delle imprese nelle quali è detenuta una partecipazione diretta o un’importante partecipazione indiretta, nonché la quota del capitale e dei diritti di voto;
4.785
il numero di quote sociali proprie detenute dall’impresa stessa o da imprese da essa controllate (art. 963);
5.
l’acquisto e l’alienazione di quote sociali proprie da parte dell’impresa, nonché le condizioni alle quali le stesse sono state acquistate o alienate;
6.
il saldo dei debiti derivanti da contratti di leasing analoghi alla vendita e da altri contratti di leasing, sempre che tali contratti non scadano o non possano essere disdetti entro dodici mesi dalla data di chiusura del bilancio;
7.
i debiti nei confronti di istituti di previdenza;
8.
l’importo totale delle garanzie costituite per i debiti di terzi;
9.
l’importo totale degli attivi utilizzati per garantire debiti dell’impresa, come pure degli attivi che si trovano sotto riserva di proprietà;
10.
gli impegni legali o effettivi, se è improbabile che comportino un deflusso di mezzi o il loro importo non può essere stimato in modo attendibile (impegni condizionali);
11.
il numero e il valore dei diritti di partecipazione o delle opzioni sugli stessi attribuiti ai membri degli organi di direzione o di amministrazione o ai lavoratori;
12.
spiegazioni inerenti a poste del conto economico straordinarie, uniche o relative ad altri periodi contabili;
13.
gli eventi importanti successivi alla data di chiusura del bilancio;
14.786
in caso di dimissioni anticipate o di revoca dell’ufficio di revisione, i motivi delle stesse;
15.787
tutti gli aumenti e le riduzioni del capitale effettuati dal consiglio d’amministrazione entro i limiti del margine di variazione del capitale.

3 Le imprese individuali e le società di persone possono rinunciare alla stesura dell’allegato se non sono tenute a presentare i conti conformemente alle disposizioni applicabili alle grandi imprese. Se le disposizioni concernenti l’articolazione minima del bilancio e del conto economico esigono che siano fornite informazioni supplementari e l’impresa non redige un allegato, tali informazioni devono figurare direttamente nel bilancio o nel conto economico.

4 Le imprese debitrici di prestiti in obbligazioni devono indicare l’importo, il tasso d’interesse, la scadenza e le altre condizioni di tali prestiti.

785 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

786 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

787 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

 

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