220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 937 I. Obligation to verify

The commercial register authorities shall verify whether the legal requirements for recording in the commercial register are met, and in particular whether the application and the supporting documents are not contrary to any mandatory regulations and have the legally required content.

Art. 936b III. Effetti

1 Nessuno può eccepire la mancata conoscenza di un fatto iscritto nel registro di commercio.

2 Qualora una circostanza di fatto, della quale è prescritta l’iscrizione, non sia stata iscritta nel registro di commercio, essa può essere opposta al terzo solo qualora sia provato che questi ne aveva conoscenza.

3 La buona fede di chi ha confidato in un fatto errato iscritto nel registro di commercio deve essere tutelata se non vi si oppongono interessi preponderanti.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.