220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 932 2. Public institutions

1 Public institutions must be entered in the commercial register if they primarily carry on a private gainful economic activity or if the federal, cantonal or communal law requires their registration. They shall be registered at the location of their seat.

2 Public institutions that are not required to register are nonetheless entitled to be registered.

Art. 931 1. Imprese individuali e succursali

1 Una persona fisica che gestisce un’impresa la quale, nell’ultimo esercizio, ha realizzato una cifra d’affari di almeno 100 000 franchi, deve iscrivere la sua impresa individuale nel registro di commercio del luogo della stabile organizzazione dell’impresa. Sono dispensati da tale obbligo le persone che esercitano una professione liberale e gli agricoltori, qualora non gestiscano un’impresa in forma commerciale.

2 Le succursali devono essere iscritte nel registro di commercio del luogo in cui si trovano.

3 Le imprese individuali e le succursali che non sottostanno all’obbligo di iscrizione hanno il diritto di farsi iscrivere.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.