220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 928 I. Commercial register authorities

1 The cantons are responsible for running the commercial register offices. They are free to run the commercial register on a cross-cantonal basis.

2 The Confederation shall exercise oversight over the keeping of the commercial register.

Art. 927 A. Definizione e scopo

1 Il registro di commercio è un insieme di banche dati tenute dallo Stato. Ha lo scopo, segnatamente, di registrare e di pubblicare i fatti giuridicamente rilevanti inerenti agli enti giuridici, così da garantire la certezza del diritto e la protezione dei terzi.

2 Per enti giuridici ai sensi del presente titolo s’intendono:

1.
le imprese individuali;
2.
le società in nome collettivo;
3.
le società in accomandita;
4.
le società anonime;
5.
le società in accomandita per azioni;
6.
le società a garanzia limitata;
7.
le società cooperative;
8.
le associazioni;
9.
le fondazioni;
10.
le società in accomandita per investimenti collettivi di capitale;
11.
le società di investimento a capitale fisso;
12.
le società di investimento a capitale variabile;
13.
gli istituti di diritto pubblico;
14.
le succursali.
 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.