220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 905 VII. Dismissal and suspension

1 The board may at any time dismiss the committees, business managers, executive officers and other registered attorneys and commercial agents that it has appointed.

2 The registered attorneys and commercial agents appointed by the general assembly of members may be suspended from their duties at any time by the board, providing a general meeting is convened immediately.

3 Claims for compensation made by persons dismissed or suspended are reserved.

Art. 904 VI. Restituzione di somme riscosse

1 Nel fallimento della società, gli amministratori sono tenuti verso i creditori sociali a restituire tutte le somme che nei tre ultimi anni precedenti immediatamente la dichiarazione di fallimento hanno riscosso come partecipazione all’avanzo netto o sotto altra denominazione, in quanto siffatte somme eccedano il compenso giustificato da prestazioni ed in quanto esse non si sarebbero dovute distribuire se il bilancio fosse stato allestito con prudente criterio.

2 La restituzione è esclusa in quanto non possa essere richiesta secondo le norme sull’indebito arricchimento.

3 Il giudice decide con libero apprezzamento, tenendo conto di tutte le circostanze.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.