220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 875 g. Liability of new members

1 A person joining a cooperative in which the members are personally liable or liable to make additional contributions has the same liability as the other members for the cooperative’s obligations, including those that arose before the new member joined.

2 Any contrary provision made in the articles of association or by agreement between the members has no effect against third parties.

Art. 874 f. Modificazione delle disposizioni sulla responsabilità

1 Solo mediante una revisione dello statuto, la responsabilità dei soci e il loro obbligo d’eseguire versamenti suppletivi possono essere modificati ed i certificati di quota sociale ridotti o soppressi.

2 Alla riduzione e alla soppressione dei certificati di quota si applicano inoltre le disposizioni del diritto della società anonima concernenti la riduzione del capitale azionario.726

3 Da una modificazione, che diminuisca la responsabilità o l’obbligo di eseguire versamenti suppletivi, non sono toccati i debiti nati prima della iscrizione della revisione statutaria.

4 La modificazione dello statuto che introduce o estende la responsabilità dei soci o il loro obbligo d’eseguire versamenti suppletivi giova a tutti i creditori dal momento della sua iscrizione.

726 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

 

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