220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 858 1. ...

714 Repealed by No I 3 of the FA of 23 Dec. 2011 (Financial Reporting Law), with effect from 1 Jan. 2013 (AS 2012 6679; BBl 2008 1589).

Art. 857 2. Ragguagli

1 I soci sono in diritto di richiamare l’attenzione dell’ufficio di revisione sulle partite dubbie e di chiedere i necessari schiarimenti.

2 L’ispezione dei libri e della corrispondenza è loro concessa soltanto dietro espressa autorizzazione dell’assemblea generale o dietro decisione dell’amministrazione ed a condizione che sia salvaguardato il segreto degli affari.

3 Il giudice può ordinare che la società dia al socio, mediante estratto autenticato dei libri o della corrispondenza, informazioni su fatti determinati importanti per l’esercizio del diritto di controllo. L’ordinanza non deve compromettere gl’interessi della società.

4 Il diritto di controllo dei soci non potrà essere tolto o menomato né dallo statuto né dalle deliberazioni d’un organo sociale.

 

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