220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 850 II. By transfer of land or commercial exploitation

1 The articles of association may make membership of a cooperative conditional on ownership or commercial exploitation of a property.

2 In such cases the articles of association may stipulate that, in the event that the property or commercial operations change hands, membership shall automatically pass to the acquirer.

3 A transfer of membership resulting from the alienation of property shall be valid as against third parties only if entered under priority notice in the land register.

Art. 849 I. In genere

1 La cessione delle quote sociali e, se la qualità di socio o il conferimento d’una quota sociale risulta da un documento, il trasferimento di questo non conferiscono senz’altro all’acquirente la qualità di socio. L’acquirente non diventa socio se non per una deliberazione d’ammissione conforme alla legge ed allo statuto.

2 L’esercizio dei diritti personali inerenti alla qualità di socio passa all’acquirente soltanto al momento dell’ammissione di quest’ultimo.

3 Qualora la qualità di socio dipenda dalla conclusione d’un contratto, lo statuto può stabilire ch’essa, con l’assunzione del contratto, passa senz’altro al successore.

 

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