220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 841 C. In connection with an insurance policy

1 Where membership of the cooperative is linked with taking out an insurance policy with the cooperative, membership shall be acquired on acceptance of the insurance application by the competent governing body.

2 Insurance policies concluded by a licensed insurance cooperative with its members are subject to the Federal Act of 2 April 1908708 on Insurance Policies in the same manner as insurance policies concluded with third parties.

Art. 840 B. Dichiarazione d’ingresso

1 Chi vuol acquistare la qualità di socio deve presentare una dichiarazione scritta.

2 Nelle società cooperative, nelle quali, oltre alla responsabilità del patrimonio sociale, esiste una responsabilità personale dei singoli soci o un loro obbligo d’eseguire versamenti suppletivi, la dichiarazione d’ingresso deve contenere l’espressa assunzione di questi obblighi.

3 Sull’ammissione di nuovi soci decide l’amministrazione, eccetto che secondo lo statuto sia sufficiente la dichiarazione d’ingresso o necessaria una deliberazione dell’assemblea generale.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.