220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 83 2. Allowance for unilateral insolvency

1 Where one party to a bilateral contract has become insolvent, in particular by virtue of bankruptcy proceedings or execution without satisfaction, and this deterioration in its financial position jeopardises the claim of the other party, the latter may withhold performance until security has been provided for the consideration.

2 He may withdraw from the contract if, on request, no such security is provided within a reasonable time.

Art. 83 2. Effetti dell’insolvenza di una parte

1 Ove in un contratto bilaterale il credito di uno dei contraenti corra pericolo per il fatto che l’altro è diventato insolvibile, specialmente se è fallito o se fu escusso senza risultato, il primo può trattenere la sua prestazione, finché non gli venga garantita la controprestazione.

2 Se la garanzia non gli è a sua richiesta fornita entro un congruo termine, egli può recedere dal contratto.

 

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