220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 826 C. Liquidation

1 Each company member shall have the right to a share of the proceeds of liquidation corresponding to fraction that nominal value of his capital contribution represents of the nominal capital. Where additional financial contributions have been made and not refunded, their value must be added to the capital contributions of the company member concerned and to the nominal capital. The articles of association may adopt an alternative provision.

2 The relevant provisions on companies limited by shares apply mutatis mutandis to the dissolution of a company with liquidation.

Art. 825a 2. Versamento

1 L’indennità inerente all’uscita di un socio è esigibile in quanto la società:

1.
possieda capitale proprio disponibile;
2.
possa alienare le quote sociali del socio uscente;
3.
possa ridurre il suo capitale sociale nel rispetto delle pertinenti disposizioni.
2 Un perito revisore abilitato accerta l’importo del capitale proprio disponibile. Se quest’ultimo non è sufficiente per indennizzare il socio uscente, il revisore si pronuncia inoltre sull’importo per cui è possibile una riduzione del capitale sociale.

3 L’ex socio ha un credito di grado posteriore e senza interessi sull’importo per il quale non è ancora stato indennizzato. Tale credito è esigibile in quanto dalla relazione annuale sulla gestione risulti che la società possiede capitale proprio disponibile.

Finché l’indennità non è interamente versata, l’ex socio può esigere che la società designi un ufficio di revisione e faccia sottoporre il conto annuale a revisione ordinaria.

 

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