220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 806a 2. Exclusion of the right to vote

1 In the case of resolutions on the discharge of the managing directors, persons who have participated in management in any way are not permitted to vote.

2 In the case of resolutions on the acquisition of its own capital contribution by the company, company members who are relinquishing their capital contributions are not permitted to vote.

3 In the case of resolutions on consenting to activities of a company member that are contrary to the duty of loyalty or the prohibition of competition, the person concerned is not permitted to vote.

Art. 806 1. Determinazione

1 Il diritto di voto di ciascun socio si determina in base al valore nominale delle rispettive quote sociali. Ogni socio ha almeno un voto. Lo statuto può tuttavia limitare il numero dei voti spettanti ai possessori di più quote sociali.

2 Lo statuto può determinare il diritto di voto senza riguardo al valore nominale, in modo che ogni quota sociale dia diritto a un voto. In questo caso, le quote sociali con il valore nominale più basso devono avere un valore nominale almeno pari a un decimo di quello delle altre quote sociali.

3 La determinazione del diritto di voto secondo il numero delle quote sociali non vale per:

1.
la nomina dei membri dell’ufficio di revisione;
2.
la designazione di periti incaricati di verificare la gestione o parti di essa;
3.
la deliberazione sulla questione se debba essere promossa un’azione di responsabilità.
 

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