220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 794 C. Liability of the company members

The company is liable for its obligations to the extent of the company assets only.

Art. 793 B. Prestazione dei conferimenti

1 I soci devono effettuare un conferimento corrispondente al prezzo di emissione delle loro quote sociali.

2 I conferimenti non possono essere restituiti.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.