220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 787 c. Transfer of rights

1 Where the consent of the members’ general meeting is required for the assignment of capital contributions, assignment becomes legally effective only when this consent is granted.

2 If the members’ general meeting fails to refuse consent to the assignment within six months of its receipt, consent is deemed to have been granted.

Art. 786 b. Esigenze in materia di approvazione

1 La cessione di quote sociali richiede l’approvazione dell’assemblea dei soci. Quest’ultima può rifiutare l’approvazione senza indicarne i motivi.

2 Lo statuto può derogare a quanto disposto nel capoverso 1:

1.
rinunciando all’esigenza dell’approvazione della cessione;
2.
stabilendo i motivi che giustificano il rifiuto dell’approvazione della cessione;
3.
prevedendo che l’assemblea dei soci può rifiutare l’approvazione se la società offre all’alienante di assumere le quote sociali al valore reale;
4.
escludendo la cessione di quote sociali;
5.
prevedendo che l’assemblea dei soci può rifiutare l’approvazione se è dubbio che un obbligo statutario di effettuare versamenti suppletivi o di fornire prestazioni accessorie sarà adempito e non sono state fornite le garanzie chieste dalla società.

3 Se lo statuto esclude la cessione di quote sociali o l’assemblea dei soci rifiuta l’approvazione, è fatto salvo il diritto di recedere dalla società per gravi motivi.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.