220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 738 III. Consequences

The dissolved company shall enter into liquidation, except in cases involving a merger, a split or the transfer of its assets to a public sector corporation.

620 Amended by Annex No 2 of the Mergers Act of 3 Oct. 2003, in force since 1 July 2004 (AS 2004 2617; BBl 2000 4337).

Art. 737 II. Iscrizione nel registro di commercio

1 Lo scioglimento della società deve essere iscritto nel registro di commercio.

2 Se la società è sciolta per sentenza del giudice, questi ne informa senza indugio l’ufficio del registro di commercio.

3 Se è sciolta per altri motivi, la società notifica lo scioglimento all’ufficio del registro di commercio.

622 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

 

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