220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 735b E. Term of contracts

1 The term of the contracts governing the remuneration of the members of the board of directors may not exceed their term of office.

2 The term of limited contracts and the notice of termination for unlimited contracts that govern the remuneration of the members of the executive board and the board of advisors may amount to a maximum of one year.

Art. 735a II. Importo aggiuntivo per la direzione

1 Nel caso in cui l’assemblea generale voti a titolo prospettivo sulle retribuzioni della direzione, lo statuto può prevedere un importo aggiuntivo per le retribuzioni dei membri della direzione nominati dopo il voto.

2 L’importo aggiuntivo può essere utilizzato soltanto se l’importo totale deciso dall’assemblea generale per le retribuzioni della direzione non è sufficiente per retribuire il nuovo membro fino al successivo voto dell’assemblea generale.

3 L’assemblea generale non vota sull’importo aggiuntivo utilizzato.

 

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