220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 728c c. Duties to notify

1 If the external auditor finds that there have been infringements of the law, the articles of association or the organisational regulations, it shall give notice of this to the board of directors in writing.

2 In addition, it informs the general meeting of any infringements of the law or the articles of association, if:

1.
these are material; or
2.
the board of directors fails to take any appropriate measures on the basis of written notice given by the external auditor.

3 If the company is clearly overindebted and the board of directors fails to notify the court of this, then the external auditor will notify the court.

Art. 728b b. Relazione di revisione

1 L’ufficio di revisione presenta al consiglio d’amministrazione una relazione completa con le sue constatazioni circa il rendiconto e il sistema di controllo interno, nonché circa l’esecuzione e il risultato della revisione.

2 L’ufficio di revisione presenta all’assemblea generale una relazione riassuntiva scritta sul risultato della revisione. La relazione contiene:

1.
un parere sul risultato della verifica;
2.
indicazioni sull’indipendenza;
3.
indicazioni sulla persona che ha diretto la revisione e sulle sue capacità professionali;
4.
una raccomandazione circa l’approvazione, con o senza riserve, del conto annuale e del conto di gruppo oppure circa il loro rinvio al consiglio d’amministrazione.

3 Le due relazioni devono essere firmate dalla persona che ha diretto la revisione.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.