220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 728a a. Object and extent of the audit

1 The external auditor shall examine whether:

1.
the annual accounts and, if applicable, the consolidated accounts comply with the statutory provisions, the articles of association and the chosen set of financial reporting standards;
2.
the motion made by the board of directors to the general meeting on the allocation of the balance sheet profit complies with the statutory provisions and the articles of association;
3.
there is an internal system of control;
4.608
in the case of companies whose shares are listed on a stock exchange, the remuneration report complies with the statutory rules and the articles of association.

2 The external auditor takes account of the internal system of control when carrying out the audit and in determining the extent of the audit.

3 The management of the board of directors is not the subject matter of the audit carried out by the external auditor.

608 Inserted by No I of the FA of 19 June 2020 (Company Law), in force since 1 Jan. 2023 (AS 2020 4005; 2022 109; BBl 2017 399).

Art. 728 1. Indipendenza dell’ufficio di revisione

1 L’ufficio di revisione deve essere indipendente e deve formare il suo giudizio di verifica in maniera obiettiva. L’indipendenza non deve essere compromessa né di fatto né in apparenza.

2 Sono incompatibili con l’indipendenza in particolare:

1.
l’appartenenza al consiglio d’amministrazione, un’altra funzione decisionale in seno alla società o un rapporto di lavoro con essa;
2.
una partecipazione diretta oppure un’importante partecipazione indiretta al capitale azionario o un credito o debito sostanziale nei confronti della società;
3.
una relazione stretta del revisore dirigente con un membro del consiglio d’amministrazione, un’altra persona con funzione decisionale o un azionista importante;
4.
la partecipazione all’attività contabile e la prestazione di altri servizi che comportino il rischio di dover verificare propri lavori quale ufficio di revisione;
5.
l’assunzione di un mandato che comporti dipendenza economica;
6.
la conclusione di un contratto a condizioni non conformi al mercato o di un contratto che implichi un interesse dell’ufficio di revisione al risultato della verifica;
7.
l’accettazione di regali di valore o di vantaggi particolari.

3 Le disposizioni concernenti l’indipendenza si applicano a tutte le persone partecipanti alla revisione. Se l’ufficio di revisione è una società di persone o una persona giuridica, le disposizioni concernenti l’indipendenza si applicano anche ai membri dell’organo superiore di direzione o amministrazione e ad altre persone con funzione decisionale.

4 I dipendenti dell’ufficio di revisione che non partecipano alla revisione non possono né essere membri del consiglio d’amministrazione della società sottoposta a revisione né esercitare in essa un’altra funzione decisionale.

5 L’indipendenza non è data nemmeno se i requisiti di indipendenza non sono adempiuti da persone vicine all’ufficio di revisione, alle persone coinvolte nella revisione, ai membri dell’organo superiore di direzione o amministrazione o ad altre persone con funzione decisionale.

6 Le disposizioni concernenti l’indipendenza si applicano anche alle imprese che sono controllate dalla società o dall’ufficio di revisione o che controllano la società o l’ufficio di revisione.610

610 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

 

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