220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 727b 1. In an ordinary audit

1 Publicly traded companies must appoint as an external auditor an audit company under state oversight in terms of the Auditor Oversight Act of 16 December 2005605. They must also arrange for audits that must be carried out in terms of the statutory provisions by a licensed auditor or a licensed audit expert to be carried out by a state supervised audit company.

2 Other companies that are required to have an ordinary audit must appoint as external auditor a licensed audit expert in terms of the Auditor Oversight Act of 16 December 2005. They must also arrange for audits that must be carried out in terms of the statutory provisions by a licensed auditor to be carried out by a licensed audit expert.

Art. 727a 2. Revisione limitata

1 Se non sono date le condizioni per una revisione ordinaria, la società fa verificare il conto annuale mediante revisione limitata effettuata da un ufficio di revisione.

2 Con il consenso di tutti gli azionisti si può rinunciare alla revisione limitata se la società presenta una media annua di posti a tempo pieno non superiore a 10.

3 Il consiglio d’amministrazione può chiedere agli azionisti di esprimere questo consenso per scritto. Può impartire loro un termine di almeno 20 giorni per rispondere e avvertirli che una mancata risposta sarà considerata consenso.

4 La rinuncia degli azionisti alla revisione limitata vale anche per gli anni successivi. Ciascun azionista ha tuttavia il diritto di chiedere una revisione limitata il più tardi dieci giorni prima dell’assemblea generale. In tal caso l’assemblea generale designa un ufficio di revisione.

5 Per quanto necessario, il consiglio d’amministrazione adegua lo statuto e comunica al registro di commercio la cancellazione o l’iscrizione dell’ufficio di revisione.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.