220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 699a 2. Notice of the annual report

1 The shareholders shall be given access to the annual report and the audit reports at least 20 days before the general meeting. If the documents are not electronically accessible, any shareholder may request that they be sent to them in good time.

2 If the documents are not electronically accessible, any shareholder may for one year following the general meeting request that they be sent the annual report in the form approved by the general meeting together with the audit reports.

528 Inserted by No I of the FA of 19 June 2020 (Company Law), in force since 1 Jan. 2023 (AS 2020 4005; 2022 109; BBl 2017 399).

Art. 699 1. Modalità di convocazione

1 L’assemblea generale è convocata dal consiglio d’amministrazione, all’occorrenza dall’ufficio di revisione. Anche i liquidatori e i rappresentanti degli obbligazionisti hanno il diritto di convocarla.

2 L’assemblea generale ordinaria ha luogo ogni anno, entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale.

3 Possono chiedere la convocazione dell’assemblea generale gli azionisti che detengono insieme almeno una delle partecipazioni seguenti:

1.
il 5 per cento del capitale azionario o dei voti, nelle società le cui azioni sono quotate in borsa;
2.
il 10 per cento del capitale azionario o dei voti, nelle altre società.

4 La convocazione dev’essere chiesta per scritto. Gli oggetti da iscrivere all’ordine del giorno e le proposte devono essere indicati nella domanda.

5 Se il consiglio d’amministrazione non dà seguito alla domanda entro un congruo termine, comunque non eccedente 60 giorni, i richiedenti possono chiedere al giudice di ordinare la convocazione.

529 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.