220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 689d c. Independent voting representative and delegation of the voting right of corporate bodies in companies whose shares are not listed on a stock exchange

1 The articles of association of companies whose shares are not listed on a stock exchange may provide that a shareholder may only be represented by another shareholder at the general meeting.

2 If the articles of association contain a provision to this effect, the board of directors must at the request of a shareholder designate an independent voting representative or a voting representative for a corporate body who may be instructed to exercise the participation rights.

3 The board of directors must in this case inform the shareholders at the latest ten days before the general meeting whom they may instruct as their representative. If the board of directors fails to comply with this duty, a shareholder may be represented by any third party. The articles of association shall regulate the details for designating the representative.

4 Article 689c paragraph 4 applies to the delegation of voting rights both to an independent voting representative and to a voting representative for corporate bodies.

486 Inserted by No I of the FA of 4 Oct. 1991 (AS 1992 733; BBl 1983 II 745). Amended by No I of the FA of 19 June 2020 (Company Law), in force since 1 Jan. 2023 (AS 2020 4005; 2022 109; BBl 2017 399).

Art. 689c b. Rappresentante indipendente nelle società le cui azioni sono quotate in borsa

1 Nelle società le cui azioni sono quotate in borsa, il rappresentante indipendente è eletto dall’assemblea generale. Il mandato termina alla conclusione della successiva assemblea generale ordinaria. È ammessa la rielezione.

2 L’assemblea generale può revocare il rappresentante indipendente per la fine dell’assemblea generale.

3 Se l’assemblea generale non ha eletto un rappresentante indipendente, il consiglio d’amministrazione ne nomina uno per la successiva assemblea generale. Lo statuto può prevedere altre regole per rimediare a questa lacuna nell’organizzazione.

4 Il consiglio d’amministrazione garantisce che gli azionisti abbiano in particolare la possibilità di conferire al rappresentante indipendente:

1.
istruzioni su ciascuna proposta che figura nella convocazione e riguarda oggetti all’ordine del giorno;
2.
istruzioni generali su proposte non annunciate relative a oggetti all’ordine del giorno e a nuovi oggetti secondo l’articolo 704b.

5 Il rappresentante indipendente tratta in modo confidenziale le istruzioni impartite dall’azionista sino a che non si svolga l’assemblea generale. Può fornire alla società ragguagli generali sulle istruzioni impartitegli. Può fornirli al più presto tre giorni feriali prima dell’assemblea generale e nel corso della medesima deve comunicare il contenuto delle informazioni fornite alla società.

6 Le procure e le istruzioni possono essere conferite soltanto per la successiva assemblea generale. Possono essere conferite anche per via elettronica.

486 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991 (RU 1992 733; FF 1983 II 713). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.