220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 653a 2. Restrictions

1 The nominal amount by which the share capital may be increased in this contingent manner must not exceed one-half of the share capital specified in the commercial register.375

2 The capital contribution must be at least equal to the nominal value.

374 Inserted by No I of the FA of 4 Oct. 1991, in force since 1 July 1992 (AS 1992 733; BBl 1983 II 745).

375 Amended by No I of the FA of 19 June 2020 (Company Law), in force since 1 Jan. 2023 (AS 2020 4005; 2022 109; BBl 2017 399).

Art. 653 1. Principio

1 L’assemblea generale può decidere di creare un capitale condizionale accordando agli azionisti, ai titolari di obbligazioni di prestiti o di obbligazioni similari, ai lavoratori, ai membri del consiglio d’amministrazione della società o di altre società del gruppo o a terzi il diritto di acquistare nuove azioni (diritti di conversione e d’opzione).

2 Il capitale azionario aumenta senz’altro al momento e nella misura in cui i diritti di conversione o d’opzione sono esercitati e in cui gli obblighi di conferimento sono adempiuti in denaro o mediante compensazione.

3 Le disposizioni sull’aumento del capitale azionario con capitale condizionale sono applicabili per analogia anche nel caso in cui siano previsti obblighi di conversione o di acquisto.

4 Sono fatte salve le disposizioni della legge dell’8 novembre 1934373 sulle banche concernenti il capitale convertibile.

372 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

373 RS 952.0

 

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