220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 652c 4. Making of contributions

Unless the law provides otherwise, capital contributions must be made in accordance with the provisions governing the foundation of the company.

359 Inserted by No I of the FA of 4 Oct. 1991, in force since 1 July 1992 (AS 1992 733; BBl 1983 II 745).

Art. 652b 3. Diritto d’opzione e prezzo d’emissione

1 Ogni azionista ha diritto alla parte delle nuove azioni emesse che corrisponde alla sua partecipazione anteriore.

2 La deliberazione dell’assemblea generale di aumentare il capitale azionario può limitare o sopprimere il diritto d’opzione soltanto per gravi motivi. Sono gravi motivi segnatamente l’assunzione di imprese, parti d’impresa o partecipazioni, nonché la compartecipazione dei lavoratori.356

3 La società non può, in seguito a limitazione statutaria della trasferibilità delle azioni nominative, impedire l’esercizio del diritto di acquistare azioni all’azionista cui lo abbia concesso.

4 Nessuno dev’essere avvantaggiato o svantaggiato in modo incongruo dalla limitazione o soppressione del diritto d’opzione o dalla fissazione del prezzo d’emissione.357

355 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; FF 1983 II 713).

356 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

357 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

 

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