220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 618 IV. Bankruptcy of limited partners

In the event of the bankruptcy of a limited partner, neither the partnership’s creditors nor the partnership itself have preferential rights over his personal creditors.

Art. 617 III. Procedimento contro l’accomandatario

Quando il patrimonio sociale non basti al soddisfacimento integrale dei creditori della società, questi possono conseguire il pagamento dell’intiero residuo loro credito sul patrimonio particolare di ciascuno dei singoli soci illimitatamente responsabili in concorso coi creditori personali di questi ultimi.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.