220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 612 VIII. Joining limited partnerships

1 A person joining a general or limited partnership as a limited partner is liable with his specific contribution for all partnership liabilities including those that were contracted prior to his accession.

2 Any agreement to the contrary between the partners is void as against third parties.

Art. 611 VII. Prelevazione d’interessi e d’utili

1 L’accomandante ha diritto al pagamento d’interessi e di utili solo in quanto non ne risulti una diminuzione del capitale accomandato.

2 L’accomandante è tenuto a restituire gli interessi e gli utili indebitamente riscossi. Si applica inoltre l’articolo 64.289

289 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 23 dic. 2011 (Diritto contabile), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6679; FF 2008 1321).

 

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