220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 595 B. Non-commercial partnerships

Where a limited partnership does not operate a commercial business, it does not exist as a limited partnership until it has itself entered in the commercial register.

Art. 594 A. Società che esercitano un’impresa commerciale

1 La società in accomandita è quella nella quale due o più persone, volendo esercitare un commercio, un’industria od altra impresa in forma commerciale, si riuniscono sotto una ditta comune ed in modo che uno almeno dei membri sia responsabile illimitatamente, come accomandatario, uno o più altri, al contrario, come accomandanti, solo fino al totale d’un determinato conferimento patrimoniale, detto capitale accomandato.

2 Possono essere soci illimitatamente responsabili solo le persone fisiche; per contro anche le persone giuridiche e le società commerciali possono essere accomandanti.

3 I soci devono far iscrivere la società nel registro di commercio.

 

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