220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 578 III. Exclusion by the other partners

Where a partner is declared bankrupt or a creditor who has attached the share in the proceeds of liquidation of a partner indebted to him requests that the partnership be dissolved, the other partners may exclude the partner in question and allocate his share of the partnership’s assets to him.

Art. 578 III. Esclusione decisa dagli altri soci

Qualora un socio sia dichiarato in fallimento o, la sua quota nella decisa dagli altri liquidazione essendo stata pignorata da un creditore, questi chieda lo scioglimento della società, gli altri soci possono escludere il fallito o l’escusso, rimborsando quanto gli spetti nel patrimonio sociale.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.