220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 574 A. In general

1 The partnership is dissolved by the commencement of insolvency proceedings against it. In other respects, the provisions governing simple partnerships apply to dissolution except where otherwise provided in this Title.

2 Other than in the event of insolvency, the partners must report the dissolution to the commercial registrar.

3 Where an action for dissolution of the partnership is brought, on application by one of the parties the court may order provisional measures.

Art. 574 A. In genere

1 La società in nome collettivo è sciolta per la dichiarazione del suo fallimento. Nel rimanente valgono per il suo scioglimento le disposizioni riguardanti la società semplice, in quanto non siano modificate dal presente titolo.

2 Lo scioglimento della società, eccetto che avvenga per fallimento, dev’essere notificato dai soci per l’iscrizione nel registro di commercio.

3 Quando sia proposta l’azione di scioglimento della società, il giudice può, ad istanza d’una parte, ordinare misure provvisionali.

 

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