220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 533 2. Participation in profits and losses

1 Unless otherwise agreed, each partner has an equal share in profits and losses regardless of the nature and amount of his contribution.

2 Where only the partner’s share in the profits or his share in the losses is agreed, such agreement applies to both.

3 It is permitted to agree that a partner whose contribution to the common purpose consists of labour will participate in the profits but not in the losses.

Art. 533 2. Riparto dei guadagni e delle perdite

1 In difetto di patto speciale, ogni socio ha una parte eguale nei guadagni e nelle perdite, senza riguardo alla specie e all’ammontare della sua quota.

2 Se fu determinata soltanto la parte nei guadagni o soltanto la parte nelle perdite, siffatta determinazione vale per gli uni e per le altre.

3 Si può validamente stipulare che il socio, il quale deve conferire allo scopo comune il proprio lavoro, sia esonerato da ogni partecipazione nelle perdite, pur avendo parte nei guadagni.

 

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