220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 521 I. Definition

1 A lifetime maintenance agreement is a contract in which the beneficiary undertakes to transfer an estate or individual assets to the settlor in return for an undertaking to provide maintenance and care for his lifetime.

2 If the settlor is appointed heir to the beneficiary, the entire relationship is subject to the provisions governing contracts of succession.

Art. 521 I. Definizione

1 Il contratto di vitalizio è quello con cui una parte si obbliga a trasferire all’altra una sostanza o determinati beni e questa a procacciarle il mantenimento e l’assistenza vita sua durante.

2 Se il debitore del vitalizio è istituito erede dal costituente, l’atto è regolato dalle disposizioni sul contratto successorio.

 

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