220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 52 VII. Self-defence, necessity, legitimate use of force

1 Where a person has acted in self-defence, he is not liable to pay compensation for damage caused to the person or property of the aggressor.

2 A person who damages the property of another in order to protect himself or another person against imminent damage or danger must pay damages at the court’s discretion.

3 A person who uses force to protect his rights is not liable in damages if in the circumstances the assistance of the authorities could not have been obtained in good time and such use of force was the only means of preventing the loss of his rights or a significant impairment of his ability to exercise them.

Art. 52 VII. Responsabilità per legittima difesa, stato di necessità e ragione fattasi

1 Chi per legittima difesa respinge un attacco non è tenuto a risarcire il danno che cagiona all’aggressore od al suo patrimonio.

2 Chi mette mano alla cosa altrui per sottrarre sé od altri ad un danno o pericolo imminente, è obbligato a risarcire il danno secondo il prudente criterio del giudice.

3 Chi al fine di salvaguardare un suo legittimo diritto si fa ragione da sé, non è tenuto al risarcimento se per le circostanze non era possibile di ottenere in tempo debito l’intervento dell’autorità e se solo agendo direttamente poteva essere impedito che fosse tolto o reso essenzialmente difficile l’esercizio del diritto.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.