220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 490 II. Liability of stable owners

1 Owners of stables are liable for any damage, destruction or misappropriation of animals, vehicles and their appurtenances entrusted to or otherwise received by them or by their staff unless they can prove that such damage is attributable to the bailor or his visitors, companions or staff or to force majeure or to the nature of the animals or objects deposited.

2 However, liability for animals, vehicles and appurtenances accommodated in stables is subject to a maximum of 1,000 francs for each bailor where no fault can be ascribed to the stable owner or his staff.

Art. 490 II. Responsabilità dei padroni di stalle

1 Chi tiene stalla al servizio del pubblico è responsabile di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione degli animali, dei veicoli e dei relativi fornimenti ed altri accessori a lui affidati od in altra guisa ricevuti da lui stesso o dai suoi dipendenti, salvo che provi che il danno fu cagionato dall’avventore stesso o dai suoi visitatori, compagni o domestici o da forza maggiore o dalla qualità stessa della cosa.

2 Questa responsabilità è però limitata ad un massimo di mille franchi per gli animali, veicoli e relativi accessori ricevuti da ciascun deponente, se nessuna colpa incombe al padrone della stalla od ai suoi dipendenti.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.