220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 373 a. Firm commitment

1 Where the payment was fixed in advance as an exact amount, the contractor is obliged to produce the work for the agreed amount and may not charge more even if the work entailed more labour or greater expense than predicted.

2 However, where production of the work was prevented or seriously hindered by extraordinary circumstances that were unforeseeable or excluded according to the conditions assumed by both parties, the court may at its discretion authorise an increase in the price or the termination of the contract.

3 The customer must pay the full price even where the work has entailed less labour than predicted.

Art. 373 a. A corpo

1 Se la mercede dell’opera fu preventivamente determinata a corpo, l’imprenditore è tenuto a compiere l’opera per detta somma e non ha diritto ad alcun aumento, quantunque abbia avuto maggior lavoro e maggiori spese di quanto aveva preveduto.

2 Qualora per altro delle circostanze straordinarie che non potevano essere prevedute o che erano escluse dalle previsioni ammesse da ambedue le parti al momento della stipulazione del contratto, impedissero o rendessero oltremodo difficile il compimento dell’opera, è in facoltà del giudice di concedere secondo il suo prudente criterio un aumento del prezzo o la risoluzione del contratto.

3 Il committente deve sempre pagare la mercede intera, quantunque il compimento dell’opera abbia richiesto minor lavoro di quanto era stato preveduto.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.