220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 359 I. Definition and content

1 The standard employment contract is a contract in which clauses governing the formation, nature and termination of certain types of employment relationship are laid down.

2 The cantons shall draw up standard employment contracts for agricultural workers and domestic staff to regulate in particular working hours, leisure time and employment conditions for female employees and minors.

3 Article 358 is applicable mutatis mutandis to the standard employment contract.

Art. 359a II. Autorità competenti e procedura

1 Se il campo d’applicazione si estende sul territorio di più Cantoni, il Consiglio federale è competente per stabilire il contratto normale di lavoro; negli altri casi, questa competenza spetta ai Cantoni.

2 Prima della sua adozione, il contratto normale di lavoro dev’essere adeguatamente pubblicato con l’indicazione d’un termine, entro il quale ognuno che renda attendibile un interesse può presentare per scritto le sue osservazioni; in più, sarà chiesto il parere delle associazioni professionali o d’utilità pubblica interessate.

3 Il contratto normale di lavoro entra in vigore dopo essere stato pubblicato secondo le prescrizioni valevoli per le pubblicazioni ufficiali.

4 Questa procedura si applica anche all’abrogazione e modificazione d’un contratto normale di lavoro.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.