220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 356 1. Definition and content

1 A collective employment contract is a contract whereby employers or employers’ associations and employees’ associations jointly lay down clauses governing the conclusion, nature and termination of employment relationships between the employers and individual employees.

2 The collective employment contract may also contain other clauses, provided they pertain to the relationship between employers and employees or are limited to the formulation of such clauses.

3 Further, the collective employment contract may define the mutual rights and obligations of the contracting parties and the monitoring and enforcement of the clauses specified in the previous paragraphs.

4 Where more than one employers’ association and/or employees’ association is bound by the collective employment contract either from the outset or as a result of subsequent accession with the consent of the original contracting parties, they have equal rights and obligations thereunder and any contrary agreement is void.

Art. 356 1. Definizione e contenuto

1 Mediante contratto collettivo di lavoro, datori di lavoro o loro associazioni, da una parte, e associazioni di lavoratori, dall’altra, stabiliscono in comune disposizioni circa la stipulazione, il contenuto e la fine dei rapporti individuali di lavoro tra i datori di lavoro e i lavoratori interessati.

2 Il contratto collettivo può contenere anche altre disposizioni che concernono i rapporti fra i datori di lavoro e i lavoratori, o limitarsi a queste disposizioni.

3 Il contratto collettivo può inoltre disciplinare i diritti e gli obblighi delle parti contraenti, come pure il controllo e l’esecuzione delle disposizioni previste nei capoversi precedenti.

4 Se più associazioni di datori di lavoro o, dall’altra parte, più associazioni di lavoratori sono vincolate dal contratto per averlo conchiuso o per avervi, con il consenso delle parti contraenti, aderito ulteriormente, esse stanno fra loro in un rapporto di diritti e obblighi uguali; è nullo qualunque accordo contrario.

 

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