220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 339c b. Amount and due date

1 The amount of the severance allowance may be fixed by written individual agreement, standard employment contract or collective employment contract but may never be less than two months’ salary for the employee.

2 Where the amount of the severance allowance is not fixed, the court has discretion to determine it taking due account of all the circumstances, although it must not exceed the equivalent of eight months’ salary for the employee.

3 The severance allowance may be reduced or dispensed with if the employee has terminated the employment relationship without good cause or the employer himself has terminated it with immediate effect for good cause or where the payment of such allowance would inflict financial hardship on him.

4 The severance allowance is due on termination of the employment relationship, but the due date may be deferred by written individual agreement, standard employment contract or collective employment contract or by court order.

Art. 339c b. Importo ed esigibilità

1 L’importo dell’indennità di partenza può essere determinato mediante accordo scritto, contratto normale o contratto collettivo, ma non deve essere inferiore al salario di due mesi.

2 Se l’importo dell’indennità di partenza non è determinato, esso è stabilito dal giudice secondo il suo libero apprezzamento, tenendo conto di tutte le circostanze; nondimeno, esso non supererà il salario di otto mesi.

3 L’indennità può essere diminuita o soppressa, se il rapporto di lavoro è disdetto dal lavoratore senza causa grave o è sciolto senza preavviso dal datore di lavoro per causa grave o se il pagamento dell’indennità esporrebbe il datore di lavoro a una situazione di bisogno.

4 L’indennità è esigibile con la fine del rapporto di lavoro, ma l’esigibilità può essere differita mediante accordo scritto, contratto normale o contratto collettivo oppure dal giudice.

 

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