220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 338a 2. Death of the employer

1 On the death of the employer, the employment relationship passes to his heirs; the provisions governing transfer of employment relationships on transfer of a business apply mutatis mutandis.

2 Where an employment relationship was entered into with the employer in person, it ends on his death; however, the employee may claim appropriate compensation for losses incurred as a result of the premature termination of the employment relationship.

Art. 338a 2. Morte del datore di lavoro

1 Con la morte del datore di lavoro, il rapporto di lavoro passa agli eredi; le disposizioni concernenti il trasferimento del rapporto di lavoro nel caso di trasferimento dell’azienda sono applicabili per analogia.

2 Il rapporto di lavoro stipulato essenzialmente in considerazione della persona del datore di lavoro si estingue con la morte di questo; il lavoratore può chiedere tuttavia un equo risarcimento per il danno derivatogli dalla fine prematura del rapporto.

 

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