220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 333b 3. Transfer of the company on insolvency

If the company or part thereof is transferred during a debt restructuring moratorium, in the course of bankruptcy proceedings or under a composition agreement with assignment of assets, the employment relationship with all rights and obligations is transferred to the acquirer if this has been agreed with the acquirer and the employee does not object to the transfer. In addition, Article 333, with the exception of its paragraph 3, and 333a apply mutatis mutandis.

173 Inserted by the Annex to the FA of 21 June 2013, in force since 1 Jan. 2014 (AS 2013 4111; BBl 2010 6455).

Art. 333b 3. Trasferimento dell’azienda in caso di insolvenza

Se l’azienda o una parte di essa è trasferita a un terzo nel corso di una moratoria concordataria a seguito di un fallimento o di un concordato con abbandono dell’attivo, il rapporto di lavoro passa con tutti i diritti e gli obblighi all’acquirente se tale trasferimento è stato concordato con l’acquirente e il lavoratore non vi si oppone. Per il resto si applicano per analogia gli articoli 333, eccettuato il capoverso 3, e 333a.

171 Introdotto dall’all. della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4111; FF 2010 5667).

 

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